Parità di genere, di cosa si tratta? Storia e norme di una corsa a ostacoli.
E’ un principio giuridico, non sono parole a caso. La parità di genere è intesa come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo. L’uguaglianza di genere è anche l’obiettivo della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.
E’ un principio, che si applica alle questioni di genere, soprattutto, che vedono protagoniste le donne. Perché proprio le donne? Perché le donne sono pagate meno degli uomini, anche se ricoprono lo stesso ruolo. Inoltre, hanno più difficoltà a trovare lavoro perché la maternità è vista come un ostacolo. Perché alle donne spesso viene limitato l’avanzamento di carriera e il raggiungimento di posizioni apicali.
E lo Stato italiano cosa fa per accorciare il divario?
Parità di genere, le leggi che hanno cambiato la storia
Era il 24 marzo del 1947, esattamente 71 anni fa, quando l’Assemblea costituente approvava l’articolo 3 della Costituzione. Articolo che proclama l’uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso. Solo la prima tappa di un lungo e faticoso cammino per l’affermazione della parità di genere.
E’ del 1950 la legge per la “tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”. Legge fondamentale che introduce il divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino. Il divieto di affidare alle donne incinte il trasporto e il sollevamento di pesi ed altri lavori pericolosi, faticosi o insalubri. E il divieto di adibire al lavoro le donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive salvo possibili estensioni.
Rimaneva però il problema delle clausole di nubilato che, se inserite nei contratti di lavoro, potevano causare la perdita del lavoro per le donne appena si sposavano. Solo nel 1963 vengono approvate le norme che vietano il licenziamento in caso di matrimonio e sostengono la maternità delle lavoratrici agricole.
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Il lavoro domestico
E’ sempre nel 1963 il riconoscimento della dignità del lavoro domestico. Un riconoscimento avvenuto con la creazione presso l’Inps dell’assicurazione volontaria delle pensioni delle casalinghe. Soltanto nel 1999 viene però istituita l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
Faticosamente le donne riescono a vedere rafforzata la loro tutela come lavoratrici madri. In particolare vanno ricordate tre leggi.
- La 1204 del 1971, che introduce l’astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi. Oltre ai tre mesi obbligatori dopo il parto, la tutela delle lavoratrici agricole e delle lavoratrici autonome.
- Quindi la 546 del 1987, che riconosce il pagamento di una indennità giornaliera di maternità. Indennità rivolta alle lavoratrici autonome coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.
- La Finanziaria per il 1998, che introduce misure contributive a tutela della maternità delle lavoratrici parasubordinate.
Da ricordare, arrivando ai giorni nostri, le disposizioni del Jobs act, che intervengono contro il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, vale a dire senza data. D’ora in avanti saranno valide se redatte in modalità telematica e su appositi moduli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
C’è poi il grande tema relativo alla conciliazione della maternità con il lavoro, che solo dalla fine degli anni Novanta trova una disciplina legislativa. Prima con interventi nella Finanziaria per il 1999, quali l’assegno ai nuclei familiari e l’assegno di maternità.
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La legislatura più recente ai giorni nostri
Poi la legge 53 dell’8 marzo 2000. Contiene disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Su questa stessa linea le norme inserite nella legge Fornero del 2012, che riforma il mercato del lavoro. Le norme introducono il voucher babysitting. Questo introduce la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al posto del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per la baby-sitting.
Anche il Jobs act interviene per l’ampliamento dei congedi di maternità e parentali in presenza di particolari circostanze.
Ma gli interventi sulla parità di genere trovano sintesi nel Testo unico nel 2001. Raccoglie e aggiorna mezzo secolo di disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Un provvedimento che riordina le norme vigenti sulla salute della lavoratrice. Sui congedi di maternità, paternità e parentali, sui riposi e permessi, sull’assistenza ai figli malati, sul lavoro stagionale e temporaneo, a domicilio e domestico.
Non solo la necessità di ottenere garanzie sul posto di lavoro, ma per le donne in questi 70 anni è stato necessario lottare per avere l’assegnazione di determinate occupazioni. Solo con la legge 66 del 1963 le donne ottengono il pieno diritto ad accedere a tutte le cariche. Professioni ed impieghi pubblici nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera.
La parità di genere nell’Arma
E’ all’inizio del 2000 che arriva la possibilità del reclutamento delle donne nelle Forze armate e nella Guardia di Finanza. Il tema della discriminazione è nella legge 903 del 1977, frutto dell’iniziativa di Tina Anselmi, prima donna ministro e all’epoca titolare del dicastero del Lavoro.
Tuttavia, quasi trent’anni dopo, ci sarà bisogno di un nuovo intervento, il decreto legislativo 216 del 2013 che attua la direttiva europea 78 del 2000. Questo per ribadire il divieto di ogni discriminazione in base al sesso. Non solo al momento dell’assunzione ma per tutta la durata del contratto di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato.
Da segnalare, sempre in questo contesto, la legge 25 del 1989 che eleva a quarant’anni l’età richiesta per partecipare ai concorsi pubblici.
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Le quote rosa, spartiacque nel mondo aziendale
Spartiacque sulla strada della parità, comunque assai discusso, le cosiddette “quote rosa”. Le quote sono imposte dalla legge 120 del 2011 nei Consigli di amministrazione. E poi materia di leggi elettorali a livello locale e nazionale per garantire una rappresentanza di genere.
Questione da inserire nel contesto più generale dell’articolo 51 della Costituzione, modificato nel 2003. Articolo che in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive sancisce espressamente la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.
Poi c’è la legge 23 novembre 2012, n.215. Che promuove il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Il Rapporto biennale per tutte le aziende
Sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione c’è l’art. 46 del Decreto Legislativo del 2006 n.198.
Cosa prevede? “Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile”. In relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica. Ma anche di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.